1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro è inoltre vietato per le seguenti attività particolarmente pericolose:
a) recupero, demolizione, costruzione e prospezione effettuati in attività subacquea;
b) manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e transito.
5-ter. Il contratto di somministrazione di lavoro è altresì vietato per le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
a) agenti cancerogeni mutageni, di cui al titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) amianto, di cui al titolo VI-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) agenti chimici, di cui al titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
d) atmosfere esplosive, di cui al titolo VIII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
e) cloruro di vinile monomero;
f) 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
g) radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni».