PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro è inoltre vietato per le seguenti attività particolarmente pericolose:

          a) recupero, demolizione, costruzione e prospezione effettuati in attività subacquea;

          b) manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e transito.

      5-ter. Il contratto di somministrazione di lavoro è altresì vietato per le lavorazioni che espongono i lavoratori a:

          a) agenti cancerogeni mutageni, di cui al titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          b) amianto, di cui al titolo VI-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

          c) agenti chimici, di cui al titolo VII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

          d) atmosfere esplosive, di cui al titolo VIII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

          e) cloruro di vinile monomero;

          f) 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;

          g) radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni».